PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE concernente "Disposizioni generali per l'assetto, il riuso funzionale, la gestione delle risorse del complesso dell'ex ospedale psichiatrico Santa Maria della Pietà con sede a Roma" Art. 1 (Finalità e oggetto) 1. La Regione interviene per definire in maniera organica l'assetto proprietario, la destinazione d'uso e le modalità di utilizzo del complesso immobiliare costituente l'ex ospedale psichiatrico “Santa Maria della Pietà”, con sede a Roma, al fine di assicurare piena attuazione agli atti adottati dall'amministrazione regionale in materia. 2. L'intero complesso “Santa Maria della Pietà”, costituito da immobili, aree verdi e aree di servizio, è un patrimonio di grande valore storico, culturale, sociale, architettonico ed ambientale da utilizzare, nel rispetto della sua storia, esclusivamente nell'interesse sociale che ha rappresentato e rappresenta per la cittadinanza. 3. La presente legge definisce le destinazioni, le procedure e gli indirizzi relativi all'utilizzo dei 35 padiglioni del complesso “S. Maria della pietà” nonché delle relative aree verdi e di servizio, secondo criteri di utilizzo pubblico, economicamente sostenibile e rispondenti ad istanze ecologiche, solidali e culturali. Art. 2 (Proprietà e destinazioni d’uso) 1. Per la finalità di cui all’articolo 1, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità all’articolo 3, comma 5 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modifiche e all’articolo 1, comma 5 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14, la proprietà dei beni che costituiscono il complesso immobiliare “S. Maria della Pietà” è trasferita alla Regione, la quale la destina agli usi e alle finalità di cui alla presente legge, in conformità alle destinazioni individuate dallo strumento urbanistico di Roma capitale. 2. Sono destinati alle esigenze funzionali sanitarie, in conformità a quanto indicato nel “Protocollo d’intesa per il riuso funzionale dell’ex Ospedale psichiatrico Santa Maria della Pietà” del 2007, ad eccezione dei padiglioni n. 5, 16 e 90, i padiglioni: a) n. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 22, 24, 26, 27 e 90 bis. 3. La Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in accordo con l’Azienda sanitaria locale Roma E, verifica e definisce le esigenze funzionali dell’Azienda e riconsidera le condizioni e le modalità della presenza delle altre strutture sanitarie attualmente presenti nel complesso. 4. I padiglioni di cui al comma 2, lettera a) non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle sanitarie né a fini di lucro. Sono escluse utilizzazioni sanitarie connesse al trattamento del disagio psichico. Sono escluse strutture sanitarie a carattere privato. 5. La Asl RME, sulla base della presente legge e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa, provvede a garantire la piena disponibilità dei padiglioni n. 5, n. 9, n. 11, n. 13, n. 15 , n. 18, n. 19, n. 20, n. 21, n. 25, n. 28 e concorda con la Regione modalità di trasferimento o riorganizzazione all’interno dei padiglioni destinati alle esigenze funzionali della stessa. 6. Sono destinati ad attività turistico-ricettive a basso costo al fine di favorire il turismo giovanile (ostelli della gioventù) i padiglioni n. 5, 9, 11, 13 e 15, ripristinando la vocazione determinata dai finanziamenti del Grande Giubileo del 2000. 7. Sono destinati ad ospitare sedi della pubblica amministrazione, per lo svolgimento dei relativi servizi amministrativi o istituzionali, i padiglioni n. 16, 29, 30, 32 e 90. La Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla convocazione di una conferenza tra Regione, Roma capitale e Municipio XIV, anche al fine di verificare l’intenzione già espressa ed in parte realizzata da Roma capitale in merito al trasferimento della totalità della sede del Municipio XIV all’interno del complesso S. Maria della pietà e giungere alla conclusione di un accordo in sostituzione delle attuali convenzioni esistenti con la ASL RM E. In tale contesto, può essere considerata la possibilità di meccanismi di permuta o di scambio di beni che consentano la fornitura di immobili da destinare ai progetti di salute mentale, comportando essi un reddito indiretto nel rispetto della legge 724/1994. 8. Sono destinati a costituire un polo socio-culturale i padiglioni n. 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 28, 31 e 41, nell’ambito delle norme di pianificazione contenute nello strumento urbanistico generale di Roma capitale. A tal fine la Regione provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all’istituzione di un apposito tavolo, di cui sono componenti: un rappresentante dell'assessorato regionale competente, un rappresentante dell'assessorato competente di Roma capitale, un rappresentante del Municipio Roma XIV e tre rappresentanti delle realtà associative che hanno promosso progetti sul comprensorio S. Maria della Pietà, di cui almeno uno in rappresentanza del comitato promotore della presente legge. Analoga procedura può essere attivata anche per definire l'utilizzo delle aree esterne del complesso, coinvolgendo gli enti proprietari. 9. In particolare: a) relativamente ai padiglioni 31 e 41 la Regione, in conformità agli indirizzi già espressi in deliberazioni della Giunta, individua e propone gli atti più opportuni per ribadire la volontà di salvaguardare e sostenere le esperienze già operanti all’interno degli stessi e concorda con Roma capitale e gli altri soggetti interessati le modalità per darvi attuazione; b) relativamente al padiglione 28, la Regione si impegna alla sua valorizzazione e ne conferma la funzione per la quale è stato ristrutturato nel 2000, ovvero svolgere servizio di ristorazione e attività socio-culturali, affidandone la gestione a cooperative sociali integrate. 10. In relazione ai padiglioni n. 17, n. 23 e n. 90, attualmente utilizzati dall'azienda ospedaliera S. Filippo Neri, prendendo come riferimento le intenzioni espresse nella deliberazione della Giunta regionale 3 aprile 2009 n. 304, si demanda a specifica Conferenza dei servizi la definizione delle modalità di trasferimento delle funzioni dell'azienda ospedaliera S. Filippo Neri. 11. Eventuali modifiche alle destinazioni funzionali, determinate da esigenze di efficienza o di opportunità o conseguenti ad accordi tra enti, sono demandate a successive deliberazioni della Giunta regionale. Tali modifiche non possono comunque modificare il numero di padiglioni destinati ad ogni destinazione funzionale dalla presente legge né superare, per eccesso o difetto, il 10 per cento della superficie utile lorda riservata alle singole funzioni. 12. La Regione individua insieme a Roma capitale le modalità più opportune per definire la gestione, l’utilizzo e la valorizzazione delle aree verdi che insistono nel complesso “S. Maria della Pietà”, anche al fine della loro qualificazione come parco pubblico. Relativamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al servizio di navetta elettrica e alla sorveglianza dei parcheggi esterni, la Regione, insieme ai soggetti interessati, considera la possibilità di ripartire i relativi oneri in forma proporzionale all’utilizzo. Art. 3 (Redditi) 1. La Regione percepisce e gestisce i redditi derivanti dalla locazione degli immobili del complesso S. Maria della pietà, in linea con le finalità e gli obiettivi della presente legge. 2. I redditi derivanti dalle locazioni per le attività turistico-ricettive (ostelli della gioventù), per lo svolgimento di servizi amministrativo-istituzionali o altre attività che si svolgono all'interno del complesso Santa Maria della Pietà, in conformità con le destinazioni d’uso previste dalla presente legge, sono destinati prioritariamente al finanziamento dei progetti di salute mentale, in conformità all’articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modifiche. E’ destinata, come quota aggiuntiva ai finanziamenti destinati a interventi regionali di prevenzione e cura del disagio mentale, il 75 per cento dei redditi prodotti. E’ facoltà della Giunta regionale, in caso di copertura delle esigenze relative ai progetti di salute mentale, destinare una quota, comunque non superiore al 35 per cento del totale, alla copertura del disavanzo sanitario regionale. 3. Al fine di preservare il valore economico del complesso S. Maria della pietà, oltre che garantirne la tutela e la promozione: a) l’8 per cento dei redditi percepiti è destinato alla valorizzazione della memoria storica del complesso, con particolare riferimento al Centro Studi della ASL RME ed al Museo della Mente; b) il 15 per cento dei redditi percepiti è destinato alla valorizzazione del complesso, in relazione alla gestione delle aree comuni, alla promozione delle attività presenti e agli eventi culturali che vi si svolgono; c) il 2 per cento dei redditi percepiti è destinato a promuovere le iniziative della Consulta sul S. Maria della Pietà, di cui all’articolo 4. Art. 4 (Istituzione della Consulta sul S. Maria della Pietà) 1. Al fine di assicurare l’applicazione integrale di quanto disposto dalla presente legge, è istituita, presso l’assessorato regionale competente, ai sensi dell’articolo 75 dello Statuto regionale, la Consulta sul S. Maria della pietà composta da: a) 2 rappresentanti designati dalla Regione; b) 1 rappresentante designato da Roma capitale; c) 1 rappresentante designato dalla provincia di Roma; d) 1 rappresentante designato dal Municipio Roma 14; e) 1 rappresentante designato dalla ASL RME; f) 2 rappresentanti designati dalla Consulta regionale per la salute mentale; g) 2 rappresentanti designati dai promotori della presente legge di iniziativa popolare; h) 1 rappresentante designato dagli organismi di volontariato e per la tutela dei diritti. 2. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I rappresentanti di cui al comma 1, sono rinnovati ogni tre anni. 3. Al fine della costituzione della Consulta, i soggetti di cui al comma 1 effettuano le designazioni dei propri rappresentanti entro trenta giorni dalla data della relativa richiesta da parte dell’amministrazione regionale. Decorso tale termine, la Consulta è costituita sulla base delle designazioni pervenute, fatte comunque salve le successive integrazioni. 4. La Consulta disciplina le modalità del proprio funzionamento con apposito regolamento. I membri della Consulta eleggono al proprio interno un Presidente. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della struttura regionale competente. 5. La Consulta si riunisce in via ordinaria con cadenza mensile ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei componenti ne richieda la convocazione. 6. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito. 7. La Regione, tramite la Presidenza, promuove le iniziative necessarie a garantire il regolare funzionamento della Consulta. 8. La Consulta, in collaborazione con la Presidenza e gli assessorati regionali competenti in materia di patrimonio e di sanità, svolge, in particolare, i seguenti compiti: a) promuove la partecipazione attiva dei cittadini alla valorizzazione e piena fruizione del complesso S. Maria della Pietà; b) promuove iniziative per la corretta applicazione della presente legge; c) elabora proposte in merito alla gestione delle aree comuni; d) promuove iniziative per la corretta applicazione della presente legge in merito all'utilizzo degli immobili del complesso S. Maria della pietà, ai redditi ricavati e alla loro effettiva destinazione alle finalità previste nonché agli adempimenti degli enti interessati; e) elabora proposte di valorizzazione e promozione del complesso, anche attraverso la predisposizione di progetti destinati all'utilizzo di fondi europei; f) segnala al Presidente della Regione ogni altra iniziativa o proposta che sia in qualche modo riferibile all'attuazione della presente legge. 9. Per la promozione delle iniziative della Consulta ci si avvale dei redditi di cui all’articolo 3, comma 3. Art. 5 (Disposizione finale) La presente legge non comporta nuove o maggiori spese rispetto a quelle previste dal bilancio della Regione.
Art. 1 (Finalità e oggetto) 1. La Regione interviene per definire in maniera organica l'assetto proprietario, la destinazione d'uso e le modalità di utilizzo del complesso immobiliare costituente l'ex ospedale psichiatrico “Santa Maria della Pietà”, con sede a Roma, al fine di assicurare piena attuazione agli atti adottati dall'amministrazione regionale in materia. 2. L'intero complesso “Santa Maria della Pietà”, costituito da immobili, aree verdi e aree di servizio, è un patrimonio di grande valore storico, culturale, sociale, architettonico ed ambientale da utilizzare, nel rispetto della sua storia, esclusivamente nell'interesse sociale che ha rappresentato e rappresenta per la cittadinanza. 3. La presente legge definisce le destinazioni, le procedure e gli indirizzi relativi all'utilizzo dei 35 padiglioni del complesso “S. Maria della pietà” nonché delle relative aree verdi e di servizio, secondo criteri di utilizzo pubblico, economicamente sostenibile e rispondenti ad istanze ecologiche, solidali e culturali. Art. 2 (Proprietà e destinazioni d’uso) 1. Per la finalità di cui all’articolo 1, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità all’articolo 3, comma 5 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modifiche e all’articolo 1, comma 5 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14, la proprietà dei beni che costituiscono il complesso immobiliare “S. Maria della Pietà” è trasferita alla Regione, la quale la destina agli usi e alle finalità di cui alla presente legge, in conformità alle destinazioni individuate dallo strumento urbanistico di Roma capitale. 2. Sono destinati alle esigenze funzionali sanitarie, in conformità a quanto indicato nel “Protocollo d’intesa per il riuso funzionale dell’ex Ospedale psichiatrico Santa Maria della Pietà” del 2007, ad eccezione dei padiglioni n. 5, 16 e 90, i padiglioni: a) n. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 22, 24, 26, 27 e 90 bis. 3. La Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in accordo con l’Azienda sanitaria locale Roma E, verifica e definisce le esigenze funzionali dell’Azienda e riconsidera le condizioni e le modalità della presenza delle altre strutture sanitarie attualmente presenti nel complesso. 4. I padiglioni di cui al comma 2, lettera a) non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle sanitarie né a fini di lucro. Sono escluse utilizzazioni sanitarie connesse al trattamento del disagio psichico. Sono escluse strutture sanitarie a carattere privato. 5. La Asl RME, sulla base della presente legge e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa, provvede a garantire la piena disponibilità dei padiglioni n. 5, n. 9, n. 11, n. 13, n. 15 , n. 18, n. 19, n. 20, n. 21, n. 25, n. 28 e concorda con la Regione modalità di trasferimento o riorganizzazione all’interno dei padiglioni destinati alle esigenze funzionali della stessa. 6. Sono destinati ad attività turistico-ricettive a basso costo al fine di favorire il turismo giovanile (ostelli della gioventù) i padiglioni n. 5, 9, 11, 13 e 15, ripristinando la vocazione determinata dai finanziamenti del Grande Giubileo del 2000. 7. Sono destinati ad ospitare sedi della pubblica amministrazione, per lo svolgimento dei relativi servizi amministrativi o istituzionali, i padiglioni n. 16, 29, 30, 32 e 90. La Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla convocazione di una conferenza tra Regione, Roma capitale e Municipio XIV, anche al fine di verificare l’intenzione già espressa ed in parte realizzata da Roma capitale in merito al trasferimento della totalità della sede del Municipio XIV all’interno del complesso S. Maria della pietà e giungere alla conclusione di un accordo in sostituzione delle attuali convenzioni esistenti con la ASL RM E. In tale contesto, può essere considerata la possibilità di meccanismi di permuta o di scambio di beni che consentano la fornitura di immobili da destinare ai progetti di salute mentale, comportando essi un reddito indiretto nel rispetto della legge 724/1994. 8. Sono destinati a costituire un polo socio-culturale i padiglioni n. 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 28, 31 e 41, nell’ambito delle norme di pianificazione contenute nello strumento urbanistico generale di Roma capitale. A tal fine la Regione provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all’istituzione di un apposito tavolo, di cui sono componenti: un rappresentante dell'assessorato regionale competente, un rappresentante dell'assessorato competente di Roma capitale, un rappresentante del Municipio Roma XIV e tre rappresentanti delle realtà associative che hanno promosso progetti sul comprensorio S. Maria della Pietà, di cui almeno uno in rappresentanza del comitato promotore della presente legge. Analoga procedura può essere attivata anche per definire l'utilizzo delle aree esterne del complesso, coinvolgendo gli enti proprietari. 9. In particolare: a) relativamente ai padiglioni 31 e 41 la Regione, in conformità agli indirizzi già espressi in deliberazioni della Giunta, individua e propone gli atti più opportuni per ribadire la volontà di salvaguardare e sostenere le esperienze già operanti all’interno degli stessi e concorda con Roma capitale e gli altri soggetti interessati le modalità per darvi attuazione; b) relativamente al padiglione 28, la Regione si impegna alla sua valorizzazione e ne conferma la funzione per la quale è stato ristrutturato nel 2000, ovvero svolgere servizio di ristorazione e attività socio-culturali, affidandone la gestione a cooperative sociali integrate. 10. In relazione ai padiglioni n. 17, n. 23 e n. 90, attualmente utilizzati dall'azienda ospedaliera S. Filippo Neri, prendendo come riferimento le intenzioni espresse nella deliberazione della Giunta regionale 3 aprile 2009 n. 304, si demanda a specifica Conferenza dei servizi la definizione delle modalità di trasferimento delle funzioni dell'azienda ospedaliera S. Filippo Neri. 11. Eventuali modifiche alle destinazioni funzionali, determinate da esigenze di efficienza o di opportunità o conseguenti ad accordi tra enti, sono demandate a successive deliberazioni della Giunta regionale. Tali modifiche non possono comunque modificare il numero di padiglioni destinati ad ogni destinazione funzionale dalla presente legge né superare, per eccesso o difetto, il 10 per cento della superficie utile lorda riservata alle singole funzioni. 12. La Regione individua insieme a Roma capitale le modalità più opportune per definire la gestione, l’utilizzo e la valorizzazione delle aree verdi che insistono nel complesso “S. Maria della Pietà”, anche al fine della loro qualificazione come parco pubblico. Relativamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al servizio di navetta elettrica e alla sorveglianza dei parcheggi esterni, la Regione, insieme ai soggetti interessati, considera la possibilità di ripartire i relativi oneri in forma proporzionale all’utilizzo. Art. 3 (Redditi) 1. La Regione percepisce e gestisce i redditi derivanti dalla locazione degli immobili del complesso S. Maria della pietà, in linea con le finalità e gli obiettivi della presente legge. 2. I redditi derivanti dalle locazioni per le attività turistico-ricettive (ostelli della gioventù), per lo svolgimento di servizi amministrativo-istituzionali o altre attività che si svolgono all'interno del complesso Santa Maria della Pietà, in conformità con le destinazioni d’uso previste dalla presente legge, sono destinati prioritariamente al finanziamento dei progetti di salute mentale, in conformità all’articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modifiche. E’ destinata, come quota aggiuntiva ai finanziamenti destinati a interventi regionali di prevenzione e cura del disagio mentale, il 75 per cento dei redditi prodotti. E’ facoltà della Giunta regionale, in caso di copertura delle esigenze relative ai progetti di salute mentale, destinare una quota, comunque non superiore al 35 per cento del totale, alla copertura del disavanzo sanitario regionale. 3. Al fine di preservare il valore economico del complesso S. Maria della pietà, oltre che garantirne la tutela e la promozione: a) l’8 per cento dei redditi percepiti è destinato alla valorizzazione della memoria storica del complesso, con particolare riferimento al Centro Studi della ASL RME ed al Museo della Mente; b) il 15 per cento dei redditi percepiti è destinato alla valorizzazione del complesso, in relazione alla gestione delle aree comuni, alla promozione delle attività presenti e agli eventi culturali che vi si svolgono; c) il 2 per cento dei redditi percepiti è destinato a promuovere le iniziative della Consulta sul S. Maria della Pietà, di cui all’articolo 4. Art. 4 (Istituzione della Consulta sul S. Maria della Pietà) 1. Al fine di assicurare l’applicazione integrale di quanto disposto dalla presente legge, è istituita, presso l’assessorato regionale competente, ai sensi dell’articolo 75 dello Statuto regionale, la Consulta sul S. Maria della pietà composta da: a) 2 rappresentanti designati dalla Regione; b) 1 rappresentante designato da Roma capitale; c) 1 rappresentante designato dalla provincia di Roma; d) 1 rappresentante designato dal Municipio Roma 14; e) 1 rappresentante designato dalla ASL RME; f) 2 rappresentanti designati dalla Consulta regionale per la salute mentale; g) 2 rappresentanti designati dai promotori della presente legge di iniziativa popolare; h) 1 rappresentante designato dagli organismi di volontariato e per la tutela dei diritti. 2. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I rappresentanti di cui al comma 1, sono rinnovati ogni tre anni. 3. Al fine della costituzione della Consulta, i soggetti di cui al comma 1 effettuano le designazioni dei propri rappresentanti entro trenta giorni dalla data della relativa richiesta da parte dell’amministrazione regionale. Decorso tale termine, la Consulta è costituita sulla base delle designazioni pervenute, fatte comunque salve le successive integrazioni. 4. La Consulta disciplina le modalità del proprio funzionamento con apposito regolamento. I membri della Consulta eleggono al proprio interno un Presidente. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della struttura regionale competente. 5. La Consulta si riunisce in via ordinaria con cadenza mensile ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei componenti ne richieda la convocazione. 6. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito. 7. La Regione, tramite la Presidenza, promuove le iniziative necessarie a garantire il regolare funzionamento della Consulta. 8. La Consulta, in collaborazione con la Presidenza e gli assessorati regionali competenti in materia di patrimonio e di sanità, svolge, in particolare, i seguenti compiti: a) promuove la partecipazione attiva dei cittadini alla valorizzazione e piena fruizione del complesso S. Maria della Pietà; b) promuove iniziative per la corretta applicazione della presente legge; c) elabora proposte in merito alla gestione delle aree comuni; d) promuove iniziative per la corretta applicazione della presente legge in merito all'utilizzo degli immobili del complesso S. Maria della pietà, ai redditi ricavati e alla loro effettiva destinazione alle finalità previste nonché agli adempimenti degli enti interessati; e) elabora proposte di valorizzazione e promozione del complesso, anche attraverso la predisposizione di progetti destinati all'utilizzo di fondi europei; f) segnala al Presidente della Regione ogni altra iniziativa o proposta che sia in qualche modo riferibile all'attuazione della presente legge. 9. Per la promozione delle iniziative della Consulta ci si avvale dei redditi di cui all’articolo 3, comma 3. Art. 5 (Disposizione finale) La presente legge non comporta nuove o maggiori spese rispetto a quelle previste dal bilancio della Regione.